LA ZONA FRANCA: IL PUNTO

La legge 77 del 24 giugno 2009di conversione del Decreto Abruzzo, prevedeva all’art.10, co. 1 bis, che “Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all’individuazione ed alla perimetrazione, nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila”e di quelli rientranti nel cratere sismico “di zone franche urbane (…) sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo (…). Per il finanziamento delle zone franche urbane (…) è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima.

Il riferimento è alla legge 296/2006 (finanziaria 2007), articoli da 340 a 343. L’art.341 prevede che “Le aree (…) e le agevolazioni concedibili (…) sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficialedell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.”

Per tali nuove iniziative economiche, le agevolazioni possono essere così delineate:

1) esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta e esenzione limitata, nei successivi periodi, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento; fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

2) esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

3) esenzione dall’Ici, a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

4) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività`, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.

L’esonero dal versamento dei contributi spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Ai sensi del comma 341 bis dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 e successive modifiche (e come adeguato dal disegno di legge di conversione del “decreto Abruzzo” approvato dal Senato), le imprese già esistenti (cioè “che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009”) fruirebbero invece delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” (limite di 200.000 euro in 36 mesi).

Zone Franche ad hoc o Zona Franca Urbana ?

Secondo qualche esperto giurista le “zone franche” previste dalla Legge 77/2009, che ha convertito il “decreto Abruzzo” 39/2009, non sembravano configurarsi come “zone franche ad hoc” ma come Zone Franche Urbane a pieno titolo, diverse da quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, e successive modifiche, solo per alcuni dettagli tecnici e per la considerazione degli effetti del sisma ai fini della selezione.

Testo alla mano, le Zone Franche Urbane di cui al “decreto Abruzzo”, sono previste a vantaggio di “circoscrizioni o quartieri delle città” (art. 1, comma 340, della Legge Finanziaria 2007, richiamato appunto dal comma 1 bis dell’art. 10 del “decreto Abruzzo”). L’assunto sembrava trovare conferma nel fatto che l’individuazione sarebbe stata “nell’ambito dei territori comunali della provincia di L’Aquila e di quelli di cui all’articolo 1 del presente decreto” (ancora al citato comma 1 bis): le Zone Franche Urbane potranno quindi essere individuate non in corrispondenza di interi territori sovra-comunali, provinciali o comunali, ma solo “nell’ambito” di questi ultimi. Tutto ciò, prosegue il primo periodo del comma 1 bis, “in deroga al requisito demografico” contemplato dall’art. 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, ovvero il limite massimo di 30.000 abitanti per Zona Franca Urbana (sancito al comma 340): le Zone Franche Urbane di cui si tratta, cioè, a differenza di quelle istituite dalla Legge Finanziaria 2007, potranno contare più di 30.000 abitanti. Ora, se è vero che le Zone Franche Urbane, ad una interpretazione rigorosa del testo (“nell’ambito”), potevano riguardare solo quartieri o circoscrizioni di Comuni siti in Provincia de L’Aquila e inclusi nell’elenco di cui al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, l’unico Comune tra questi che avrebbe potuto avvantaggiarsi della deroga è quello dell’Aquila, che al Censimento 2001 conta circa 68.000 residenti. Questo non avrebbe significato che le Zone Franche Urbane previste dal “decreto Abruzzo” sarebbero potute essere istituite solo a L’Aquila, ma che solo L’Aquila, per oggettivi requisiti demografici, avrebbe potuto beneficiare della deroga.

Quanto alla individuazione ed alla perimetrazione da parte del Cipe, non era chiaro, inoltre, se esse sarebbero avvenute con il coinvolgimento dei singoli comuni, se sarebbero stati valutati progetti di ricostruzione e di riqualificazione e se sarebbero stati previsti anche limiti demografici minimi, come nel caso delle Zone Franche Urbane ex L. n. 296/2006 e successive modifiche: per queste ultime, i provvedimenti del Cipe e del Ministero dello sviluppo economico prevedono che le aree individuate, in Comuni non al di sotto dei 25.000 abitanti, non possano contare meno di 7.500 abitanti e comunque non più del 30% della popolazione comunale.

Si poneva, allora, il problema dei “parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale” in base ai quali sarebbe dovuta avvenire la selezione, della fonte statistica e dei tempi della raccolta dei dati che, al di là di quanto valutabile a occhio nudo, qualificassero e quantificassero tali fenomeni di degenerazione economica, urbana e sociale e la connessione di questi con il terremoto.

L’Aquila come unica ZFU istituita

La Deliberazione Cipe n.39 del 13 maggio 2010, pubblicata solo lo scorso 16 novembre in Gazzetta Ufficiale (serie generale n.268), ha portato ad individuare un’unica ZFU nel comune dell’Aquila.Prende atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo economico ed in particolare l’analisi condotta per individuare e circoscrivere la Zona franca urbana basata sull’esame combinato dell’intensità del sisma, della consistenza pregressa del tessuto imprenditoriale e dell’ampiezza demografica dei comuni interessati. È stato elaborato un Indice composito comunale (ICC), che esprime sinteticamente l’effetto multidimensionale del terremoto sul territorio per tutti i comuni del cratere sismico. Componente di tale indice è anche l’indice di densità imprenditoriale, che esprime quanto era rappresentativo il tessuto imprenditoriale nel comune prima del terremoto, e calcolato come logaritmo del rapporto tra la stima del numero di addetti delle imprese con meno di 50 addetti (dati Infocamere) e la popolazione residente nel comune (dati ISTAT censimento 2001). L’ICC è stato calcolato per tutti i comuni del cratere. (nel provvedimento sono allegate delle tavole relative alla graduatoria dei comuni del cratere sismico, classificati in base all’indice ICC)

La Delibera CIPE ha, pertanto, ammesso al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, una Zona franca urbana corrispondente all’intero perimetro territoriale del comune de L’Aquila, “definito – si legge nella delibera – dai confini esterni delle sezioni di censimento ISTAT per il comune de L’Aquila con numerazione da 1 a 853.

Attivazione: l’attivazione dello strumento ZFU è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, al fine di assicurarne l’effettiva compatibilità comunitaria, come previsto dall’art. 10, comma 1 -quinquies , della legge n. 77/2009.

Monitoraggio e valutazione: il monitoraggio e la valutazione della ZFU sono affidati al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economia – Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall’attivazione dello strumento. Tali attività, da svolgersi in partenariato con la regione saranno, oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere al CIPE, a partire dal 31 gennaio 2011.

E’ previsto che entro il 2010 il Nucleo di valutazione del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economia provvederà aricostruire il quadro post-sisma relativo al tessuto imprenditoriale potenzialmente interessato dallo strumento agevolativo ed elaborerà una proposta tecnica per avviare il sistema di monitoraggio e di valutazione del dispositivo stesso. Tale proposta, che conterrà anche le modalità di rilevazione prescelte, gli specifici indicatori utilizzati nonché la tempistica di rilevazione ed elaborazione, sarà formulata al fine di:

a) verificare lo stato di attuazione dello strumento agevolativo;

b) valutare il grado di ripristino del tessuto produttivo e occupazionale nelle aree interessate dall’intervento, anche mediante analisi ad hoc ;

c) accertare se e come le amministrazioni locali hanno concorso al buon esito dell’intervento agevolativo;

d) individuare gli eventuali fattori di successo o di criticità;

e) ottenere indicazioni per eventuali azioni correttive, non solo con riguardo alla necessità di riallocare prontamente risorse non utilizzate, ma anche allo scopo di aggiornare, se del caso, le modalità ed i criteri di applicazione dello strumento agevolativo.

Riprogrammazione delle risorse: sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione e alla luce dei contenuti dei decreti di cui al citato art. 10 della legge n. 77/2009, il Cipe può procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie non utilizzate, anche prevedendo l’individuazione di altre Zone franche urbane nei comuni del cratere sismico.

Le risorse disponibili.

Dal punto di vista della dotazione finanziaria, il Commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi ha affermatoqualche settimana fa che è stato confermato che la Zfu dell’Aquila potrà contare su un finanziamento di 90 milioni di euro, che è la cifra stanziata dal governo nel giugno scorso. Si tratta di una cifra diversa da quella stabilita nella delibera Cipe che ha ottenuto il visto contabile della Corte dei Conti. In quell’atto la dotazione finanziaria ammonta a 45 milioni di euro e questa delibera è stata superata dalla legge n. 122/2010 che ha raddoppiato i finanziamenti a favore della Zfu dell’Aquila.

(a cura di Paolo Della Ventura)

(Il Capoluogo.it)

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Una risposta a LA ZONA FRANCA: IL PUNTO

  1. angelo ludovici scrive:

    Al di là delle chiacchiere del “nostro” V. Presidente della Regione Abruzzo che non lascia mai trapelare dubbi e passa subito all’offesa per persone che nemmeno conosce, se non in termini politici, il problema è che la Z.f.u. si adotta sulla base dell’art. 10 del “decreto Abruzzo” convertito con la Legge 77 e “…si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006″. E’ chiaro che se i decreti attuativi non sono ancora stati emanati e queste norme vengono abrogate, si pone un problema anche per L’Aquila, che è una Zfu “speciale” in quanto istituita per via del sisma e dei disagi conseguenti ma “ancorata”, visto il richiamo, alla normativa Zfu “nazionale”. Cioè, una volta perimetrata la Zfu aquilana, stanziati i 90 milioni ecc. ecc., potremmo ritrovarci a chiederci quali agevolazioni si applicano (visto che quelle dell’art. 1 commi 340-343 della 296 vengono abrogate) e come. La mancata attuazione per dm è il momento discriminante, secondo me. Ma non mancano gli strumenti e gli artifici per smentire questa mia semplice opinione e, sopratutto, già l’altro ieri il Ministero ha “smentito”. Staremo a vedere. In attesa di una risposta al dubbio sopra esplicitato, oltre al comunicato emesso dal sottoscritto qualche giorno fa, mi chiedo.: se è vera questa chiave di lettura, questo signore è disposto a lasciare la sua poltrona e passare all’opposizione, per riparare delle offese continue a cui vengono sottoposti dal Ministro del Tesoro.
    Angelo Ludovici

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